Art. 5.
(Attività di valorizzazione culturale).

      1. L'attività di valorizzazione culturale delle città e dei nuclei di fondazione si esplica essenzialmente tramite:

          a) l'effettuazione di studi e di ricerche a carattere architettonico, storico-artistico, storico e antropologico;

          b) l'opera di censimento e di catalogazione dei beni culturali di pertinenza delle discipline di cui alla lettera a);

          c) la promozione di eventi, manifestazioni, mostre, convegni e seminari;

          d) l'istituzione di laboratori, centri di documentazione o altri servizi culturali che favoriscano il carattere permanente delle ricerche;

          e) l'elaborazione di progetti mirati al potenziamento, al collegamento e alla valorizzazione delle strutture e dei servizi culturali e museali già presenti sul territorio, che rientrano nelle finalità della presente legge.